(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  52S4
                        del 24 dicembre 2020) 
 
  Il consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 66 dello statuto della regione e dell'art. 43
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal  1°
gennaio 2021 fino al momento dell'entrata in vigore  della  legge  di
approvazione del bilancio, comunque per un periodo  non  superiore  a
quattro mesi, e' autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli
stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del  bilancio
di previsione 2020-2022 della regione, approvato con legge  regionale
31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione  finanziario  2020-2022),
come modificato dai provvedimenti di variazione  adottati  nel  corso
dell'anno 2020 e dalla  legge  regionale  16  dicembre  2020,  n.  30
(Assestamento del bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  e
disposizioni finanziarie). 
  2. Nel corso dell'esercizio provvisorio  le  spese  possono  essere
impegnate mensilmente per dodicesimi,  secondo  quanto  previsto  dal
principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
di cui al punto 8 dell'allegato n.  4/2  al  decreto  legislativo  n.
118/2011. 
  3. Non sono soggetti alle  limitazioni  previste  al  comma  2  gli
stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle  spese
finanziate con  la  reiscrizione  di  residui  perenti  agli  effetti
amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per  garantire  la
continuita' del servizio  fitosanitario  regionale,  alle  spese  per
interventi collegati alle  calamita'  naturali,  alle  spese  per  la
tutela dell'incolumita' pubblica, alle spese relative alla  copertura
di  contratti  gia'  stipulati  e  di  bandi  regionali   di   natura
pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti  giuridici
attivi e passivi  di  enti  soppressi,  alle  spese  e  trasferimenti
necessari al settore della sanita', ai  trasferimenti  finanziari  al
consiglio regionale, alle spese per il finanziamento  di  accordi  di
programma, alle spese  per  investimenti  collegati  all'accordo  tra
Governo e regioni in  materia  di  concorso  regionale  alla  finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281 (Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali),  alle
spese previste dalla delibera 28 luglio  2020,  n.  41  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica,   alle   spese
relative  ai  programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea,  la  cui
mancata tempestiva  attuazione  determinerebbe  il  mancato  rispetto
degli impegni assunti nei rispettivi comitati di sorveglianza. 
  4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la  giunta  regionale  e'
autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio di cui  al  punto
8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.